Ricostruzione in Abruzzo


Spamming

Pubblicità a mezzo posta elettronica, posta ordinaria, sms o fax non autorizzata e priva del consenso di chi la riceve costituisce il cosiddetto Spam o Spamming.

Nel nostro paese il fenomeno è molto più ampio di quanto si possa pensare dato che, stando alle stime divulgate da Sophos, l’Italia si trova al quinto posto della classifica mondiale dei Paesi produttori di posta elettronica indesiderata.
La classifica indicata non tiene conto della immensa quantità di spamming inoltrato attraverso altre forme come i milioni di sms pubblicitari inviati anche dai gestori telefonici del nostro cellulare.
Gli ordinamenti dei Paesi Europei richiedono che il consenso esplicito all’invio di messaggi pubblicitari deve essere preventivo rispetto all’invio stesso perché non si configuri un’ipotesi di spamming, e non che venga inoltrato il messaggio al destinatario chiedendo che lo stesso si attivi a comunicare la sua volontà di non ricevere ulteriori comunicazioni come avviene nel sistema statunitense.
L’art. 130 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) dispone la necessità che il destinatario del messaggio pubblicitario o dell’offerta commerciale abbia prestato il proprio consenso a riceverlo, altrimenti ci si trova di fronte ad una comunicazione indesiderata conseguentemente sanzionata se denunciata.
La norma su indicata riguarda anche le comunicazioni mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
Il consenso deve pertanto essere libero da obblighi di opposizione subordinati alla ricezione della mail con il divieto di porre a carico del concedente nessun onere di effettuare alcuna procedura per richiedere la cancellazione dei propri dati e la cessazione di invii di materiale pubblicitario e di spamming in genere.
Il principio su indicato è stato oggetto di una sentenza del Giudice di Pace di Napoli del 17 febbraio 2007 secondo cui “per inviare un messaggio commerciale occorre o una esplicita richiesta da parte dell’utente, o un precedente contatto acquisito durante la vendita di un prodotto o di un servizio analogo a quello che si intende pubblicizzare , la mail pubblicitaria deve inoltre comprendere un semplice meccanismo di disiscrizione. La semplice presenza di un indirizzo di posta elettronica non lo rende pubblico e utilizzabile senza il consenso dell’interessato”.
A seguito di tale illegittimo inoltro di spamming si configura la risarcibilità del danno consistente in perdite di tempo, interferenze nella sfera privata, alterazione della serenità e distrazione dall’attività lavorativa.
E’ perciò possibile chiedere il risarcimento di ogni danno patrimoniale subito come le spese sostenute per opporsi all’invio di spamming (costi di connessione, ore lavorative, ingombro casella mail , acquisto di software anti-spam) e del danno non patrimoniale determinato dal fastidio patito dal ricevimento dei messaggi non autorizzati, dal tempo impiegato alla lettura e all’eliminazione degli stessi.
Nelle controversie in materia di spamming grava sul mittente l’onere di dimostrare l’acquisizione del consenso del destinatario, preceduto dalle necessarie informazioni all’interessato ed espresso liberamente ed esplicitamente in relazione a un trattamento di dati personali chiaramente individuato. Il danno in materia consiste negli inconvenienti creati dalle perdite di tempo, dalle tensioni derivanti dalle interferenze nella sfera privata, dalle interruzioni delle abitudini e dall’alterazione della serenità necessaria per svolgere l’attività lavorativa. Si tratta di un danno alla vita di relazione che trova tutela negli artt. 2 ss. Cost. (Giudice di Pace di Napoli sentenza del 17 febbraio 2007).

Tuesday, 9 September 2008