Ricostruzione in Abruzzo


Il patto di famiglia

L’avvicendamento alla guida dell’impresa italiana è diventato in questo decennio una delle principali questioni economiche da affrontare in campo imprenditoriale e legislativo dato l’approssimarsi al cambio generazionale nella maggioranza delle imprese.
L’aspetto fondamentale da tutelare al fine di preservare la continuazione dell’attività di impresa è quella di una successione pianificata alla sua guida che non leda i diritti degli eredi dell’imprenditore e che assicura una organizzazione stabile e duratura.
L’obiettivo di chi affronta tale passaggio nella vita dell’azienda è quello di dare certezza all’attività di impresa individuando tra gli eredi un soggetto con capacità ed inclinazione alla gestione.
Dinanzi a tali esigenze il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento il patto di famiglia contenuto negli artt. 768-bis segg. del codice civile.
Il patto di famiglia consente una deroga al divieto di patti successori contenuto nell’art. 458 cod. civ. ormai modificato dalla legge n. 55/2006, consentendo di superare tutte le difficoltà che si creano nell’esame e nell’applicazione della disciplina sulle successione a chi intenda conseguire una pianificazione del passaggio generazionale.
L’art. 768-bis cod. civ. dispone che il patto di famiglia è “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.
I successivi articoli del codice disciplinano aspetti e caratteristiche del patto di famiglia come la forma, i requisiti oggettivi e soggettivi, i vizi, lo scioglimento e il recesso, e infine l’obbligo della preventiva conciliazione in caso di controversie derivanti da queste disposizioni.
I vantaggi del nuovo istituto sono dati da una preventiva pianificazione della successione alla guida dell’impresa, dall’utilizzo del patto di famiglia per evitare ogni questione relativa a collazione e riduzione, e soprattutto alla cristallizzazione dei valori delle attribuzioni contenute nel patto al momento della stipula dello stesso e che non saranno più soggette a valutazione al momento dell’apertura della successione.

Friday, 19 September 2008